L’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente svolge sin dal 1994 attività di ricerca, analisi e denuncia sul fenomeno delle ecomafie. Attività che si concretizza nell’elaborazione di dossier e documenti informativi, di proposte politiche, di iniziative pubbliche e campagne di mobilitazione a difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini. Ogni anno redige Ecomafia, il Rapporto annuale che raccoglie le storie e i numeri della criminalità ambientale.
Vademecum di cittadinanza attiva: guida pratica per il cittadino
Come fare per sapere se la realizzazione di un edificio davanti alla nostra casa è abusiva? Come dobbiamo comportarci se assistiamo ad uno sversamento abusivo di rifiuti? A chi rivolgersi se la nostra abitazione sorge vicino a un’industria pericolosa? Meglio l’esposto o la denuncia? Poche semplici domande alle quali, a volte, capita di dover cercare una risposta. Ma se nel dedalo dei passaggi burocratici ci si perde in telefonate interminabili, attese sfiancanti, rimpalli da uffici a uffici, tutto diventa più complicato. “Un secondo lavoro”, spesso viene da dire. E allora succede che, piuttosto, è meglio chiudere un occhio mettendo da parte il proprio diritto a difendersi dalle aggressioni, in danno all’ambiente che ci circonda e in definitiva a noi cittadini.
Questa guida vuole essere un piccolo ausilio per il cittadino che intende difendere il proprio diritto a vivere in un ambiente sano. Notizie e informazioni semplici e immediate per agire di fronte a situazioni di pericolo per l’ambiente, per essere utili a chi deve effettuare i controlli e per sollecitarne l’intervento attraverso esposti, denunce, semplici segnalazioni, azioni in sede giudiziaria civile e amministrativa.
La guida è stata realizzata per Legambiente Campania dall’avvocato Pierugo Palazzi.
Per procedere è necessario individuare un presunto danno ambientale (quindi anche solo il sospetto) e, per quanto possibile, individuare anche colui che stia ponendo in essere tale condotta illecita. Non è richiesta al cittadino chiaramente un’attività specifica per individuare colui che stia eseguendo la condotta illecita, ma è sufficiente, quando possibile, annotare il maggior numero di dettagli che possano essere utili a risalire al responsabile del danno (ad esempio, annotare il numero di targa o il nome della ditta sul mezzo che sversa i liquami in modo illecito, annotare dettagli di una divisa del presunto responsabile e se possibile scattare fotografie) senza, tuttavia, dover mettere a repentaglio la propria sicurezza. L’obiettivo finale sarà ovviamente di consentire, agli organi di vigilanza, nonché in ipotesi di reato anche alla Procura, l’adozione dei provvedimenti necessari ad eliminare o interrompere la violazione e il danno ambientale, nonché sanzionare in via amministrativa o addirittura perseguire penalmente i responsabili della condotta, ove la fattispecie rivesta rilevanza penale.
Un danno o violazione ambientale alcune volte può essere evidente, nel caso in cui si ravvisi ad esempio una discarica abusiva o uno scarico di liquami in un corso d’acqua o lungo la costa marina, ma spesso può presentarsi sotto forma di altri abusi che indirettamente presentano anche un danno ambientale (ad esempio un abuso edilizio può rappresentare anche una violazione e danno ambientale).
A ciò si aggiunga che nel nostro territorio nazionale, vi sono diverse zone di particolare rilevanza naturalistica (parchi naturali e riserve), zone soggette a vincolo, nelle quali alcune condotte (consentite in altre aree territoriali) possono essere proibite proprio in ragione di una maggiore salvaguardia.
Per tali ragioni, in alcune aree del nostro paese, di spiccato interesse ambientale, è necessaria da parte del cittadino un’attenzione, sensibilità ed impegno maggiore nel riuscire ad individuare una sospetta violazione. Ci si può imbattere ad esempio in una battuta di caccia in un periodo o zone non consentite; in un fuoco acceso anche solo per cucinare ma in zone in cui non è consentito; nel l’ormeggio di imbarcazioni in zone o riserve naturali in cui è vietato; nella pesca in zone proibite o in periodi vietati per consentire il ripopolamento della fauna marina.
- all’abbandono di rifiuti, qualora vi sia la presenza, in un’area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, nonché sversamento di liquami. Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e sanzionato dagli articoli 255, 256 e 256-bis, con obbligo di bonifica a carico del proprietario dell’area contaminata e qualora quest’ultimo non vi provveda, a carico dell’amministrazione competente con diritto di rivalersi sul responsabile;
- all’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare; all’abbandono di autoveicoli in evidente stato di degrado ed inidoneità alla circolazione;
- agli scarichi idrici non consentiti o consentiti ma irregolari e non a norma (assenza di depurazione) e sversamenti non autorizzati in corsi d’acqua o sulla fascia costiera marina;
- all’inquinamento dell’aria, qualora si ritenga che i fumi e le emissioni di un’attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico, avendo cura di identificare e localizzare la provenienza dell’emissione inquinante e così mettere in condizione l’ente destinatario della segnalazione di verificare la situazione dal punto di vista tecnico e la coerenza dell’emissione con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare, in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni in atmosfera;
- alla presenza di amianto (minerale a struttura fibrosa, il cui uso è proibito in Italia sin dal 1992 grazie alla legge n. 257/1992). Il pericolo, anche ambientale, deriva dal distacco delle fibre, molto sottili, che tendono a sfaldarsi ed una volta sospese in aria, se inalate o respirate, possono causare gravi patologie, anche tumorali. Quando le condizioni di degrado, pertanto, sono tali da creare una condizione di rischio è necessario un intervento di rimozione o incapsulamento. Per la rimozione di materiali contenenti amianto, difatti, devono seguirsi le procedure previste dalla legge, e quindi, deve predisporsi un piano di lavoro da presentare all’ATS (Agenzia Tutela Salute - ex ASL), prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, congiuntamente alla pratica edilizia da presentare al SUE (Sportello Unico Edilizia);
- all’inquinamento elettromagnetico, inteso quale inquinamento da radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile;
- alle violazioni edilizie con impatto ambientale, qualora si riscontrino nuove costruzioni o modifiche edilizie non consentite o realizzate in ambienti protetti da vincolo paesaggistico ed ambientale; alla caccia o pesca realizzata in periodi e/o zone in cui non è consentita;
- alla protezione animali volta ad evitarne anche solo il maltrattamento, nonché al controllo delle specie animali estere, introdotte illecitamente nel nostro paese (spesso, difatti, razze animali non autoctone, introdotte artificialmente e senza permessi, hanno distrutto l’habitat preesistente, che aveva il suo equilibrio);
- all’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Una volta individuata un’ipotesi di violazione ambientale è necessario una localizzazione nel territorio del danno e, se possibile, anche del responsabile.
Per meglio localizzare il luogo della nostra segnalazione possiamo chiedere informazioni a persone del luogo ed in alternativa aiutarci con il nostro smartphone (fotografie o con la funzione localizzazione gps). Può essere utile, anche prendere nota dei nomi di eventuali esercizi commerciali, alberghi, ristoranti che si trovano nelle vicinanze in modo da poter successivamente su internet ricercarle e così individuare la zona ed il luogo da segnalare. L’individuazione, quanto meno approssimativa del luogo, difatti, consente, da un lato, di individuare gli enti destinatari della segnalazione secondo la loro esatta competenza territoriale, dall’altro, di fornire i dati necessari all’ente segnalato per poter rintracciare il luogo del presunto abuso ambientale, verificare lo stato dei luoghi e prendere i provvedimenti opportuni.
La riduzione generale del numero dei reati ambientali, merita di essere approfondita nel dettaglio, dal quale è possibile notare che per alcuni settori il bilancio è in aumento a fronte di altri in netta riduzione, che nel risultato totale fortunatamente porta ad un consuntivo generale di riduzione, nella misura sopra indicata. A tal proposito si segnala un sensibile aumento dei reati connessi alla gestione dei rifiuti, incendi dolosi e nel settore agroalimentare, che merita per il futuro di essere maggiormente allertato soprattutto nella promozione legislativa e nella programmazione delle risorse umane ed economiche da destinare alla supervisione e repressione di tali fenomeni.
In sintesi, i reati ambientali più diffusi ruotano attorno alla gestione dei rifiuti (smaltimento illecito, abbandono rifiuti, trasporto rifiuti in violazione della normativa, ecc. ecc.), all’abusivismo edilizio (costruzioni abusive e/o in luoghi soggetti a vincolo ambientalistico, occupazioni demaniali, cave illegali, ecc. ecc.), alla filiera agroalimentare (truffe per finanziamenti pubblici destinati ad alcune colture, alterazioni e sofisticazioni di prodotti, utilizzo di diserbanti illegali, ecc. ecc.), alla salvaguardia del mondo animale (traffici di cani e gatti con falsi pedigree o di animali esotici, il bracconaggio e il contrabbando di fauna selvatica, le scommesse illegali sulle corse clandestine dei cavalli e i combattimenti fra cani, il racket sul mercato ittico, la macellazione clandestina, ecc. ecc.), agli incendi dolosi (roghi appiccati per speculazioni edilizie ed altri interessi economici collegati), alla strumentalizzazione della green economy, ormai utilizzata anche dalla criminalità organizzata al fine di ripulire proventi illeciti attraverso attività lecite.
L’esempio che segue potrà chiarire facilmente quanto appena precisato.
Nel caso in cui, ad esempio, una persona, che chiameremo Fabio per comodità, ad Ischia (NA), in zona Torre S. Angelo, noti vicino al mare una fonte inquinante, inquadrato e localizzato il danno, e magari documentato con fotografie lo stato del luogo, si porrà il problema relativo a chi destinare la sua segnalazione; a tal fine, pertanto, Fabio procederà ad individuare gli enti competenti per funzione. Trattandosi di inquinamento in zona costiera, pertanto, Fabio destinerà la sua segnalazione, seguendo l’iter logico illustrato nei precedenti paragrafi, all’ente “Parco Marino Regno di Nettuno” (area marina protetta tra Ischia e Procida), CCTA (Comando Carabinieri Tutela Ambientale), Guardia Costiera, Capitaneria di Porto. Orbene, al fine di aggiustare il tiro, Fabio potrà verificare se gli enti appena citati, ai quali dovrà trasmettere la sua segnalazione, sono suddivisi e distinti in base ad una specifica competenza territoriale. Fabio, quindi, su informazioni assunte da persone del luogo ha saputo che la zona costiera in cui ha riscontrato la violazione è sita ad Ischia (NA), Torre S. Angelo, nell’area protetta “Parco Marino del Regno di Nettuno” (Zona “B”) e, pertanto, potrà reperire anche i contatti di tale ente a cui destinare la sua segnalazione. Fabio al fine di dare maggiore efficacia alla sua segnalazione, dovrà, inoltre, individuare il CCTA (Comando Carabinieri Tutela Ambientale) di Napoli (di cui i nuclei operativi sono ripartiti territorialmente in alcune province), con suddivisione reperibile in internet, al link http:// www.minambiente.it/pagina/dove-siamo, nonché la Guardia Costiera Delegazione di Spiaggia di Sant’Angelo (tale ente è suddiviso in numerose Delegazioni in ambito locale, con il riparto reperibile su internet al link http://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/comandi-territoriali) e la Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, il cui riparto locale è reperibile al medesimo link sopra indicato della Guardia Costiera.
Il cittadino, naturalmente, in caso di difficoltà, potrà inoltrare la propria segnalazione anche agli Uffici Centrali degli enti indicati. È consigliabile, tuttavia, trasmettere la segnalazione direttamente all’ufficio dell’ente competente per territorio, e così evitare un dilatamento dei tempi di attivazione, che in alcuni casi può essere determinante proprio per limitare il danno in atto in modo tempestivo e risalire, ove ancora possibile, nell’immediatezza della condotta illecita, al diretto responsabile.
Nel caso in cui si ricercasse un chiarimento o approfondimento normativo sulla tipologia del presunto danno o violazione ambientale, si raccomanda di visitare i siti gestiti dalle associazioni di tutela ambientale od associazioni ambientaliste, tra cui meritano di essere segnalati: Legambiente, WWF, Italia Nostra, Lipu, in quanto dotati di comitati tecnico scientifici e tecnico legali, volti ad approfondire tematiche in materia legale/ambientale.
Nella ricerca dei vari enti pubblici deputati al controllo ed al rispetto della normativa ambientale, ritroviamo all’apice il sito del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www. minambiente.it) con le sue articolazioni, distinte nelle varie Direzioni Generali. Questo ente ha una chiara natura di organo centrale, suddiviso a sua volta, sempre in ambito centrale in diverse Direzioni Generali, distinte in base alla competenza per materia loro attribuita: la Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento (RIN), la Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), la Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare (PNM), suddivisa nella Divisione II - Biodiversità, aree protette, flora e fauna, riguardo alla vigilanza sulle aree protette nazionali e internazionali, con controllo e verifica delle delibere e dei bilanci degli Enti Parco; a tale divisione, inoltre, è affidata la tenuta dell’Elenco Ufficiale delle aree protette, i cui contatti diretti sono: Email PNM-UDG@minambiente.it, Pec dgprotezione.natura@pec.minambiente.it, Telefono 06 5722 3433 - 3428 – 3450, Fax 065722347.
Merita segnalazione sempre in tale Direzione Generale, la Divisione III - Difesa del mare, che si occupa di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi anche operativi per inquinamenti marini e costieri, anche mediante il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e, quando previsto, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile; tra i compiti affidati, inoltre, si riscontra la Tutela e sicurezza degli ambienti marini e costieri, nonché la competenza all’Autorizzazione agli scarichi in mare da nave o da piattaforma. Nel tornare alle Direzioni Generali, la suddivisione prosegue con la Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE), la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA), la Direzione Generale Sviluppo Sostenibile e per il Danno Ambientale (SVI), la Direzione Generale degli Affari Generali (AGP). Su quest’ultima direzione, è opportuno evidenziare la Divisione V - Ufficio legale, con competenza di Supporto giuridico-legale alla Direzione e agli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero, competente a fornire risposte ad esposti e petizioni (Email: AGP-UDG@minambiente.it, Indirizzo Pec dgservizi.interni@ pec.minambiente.it, Telefono 06 57225701 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07, Fax 0657223702). Identificati gli organi centrali della P.A. deputati alla tutela ambientale, l’obiettivo si sposta nella ricerca ed identificazione degli enti prettamente deputati a raccogliere le segnalazioni e trattarle. In base a quanto già accennato in precedenza, si ritrova il C.C.T.A. (Comando Carabinieri Tutela Ambientale) i cui settori di intervento riguardano: l’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico ed acustico; la tutela del paesaggio, della flora e della fauna; monitoraggio sull’impiego di sostanze pericolose ed attività a rischio di incidente rilevante; controllo dei materiali strategici radioattivi ed altre sorgenti radioattive; la protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; l’eventuale diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM). Il Comando Carabinieri Tutela Ambientale, difatti, cura le numerose richieste d’intervento che provengono prevalentemente dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dall’Autorità Giudiziaria, dai Comandi dell’Arma dei Carabinieri e dai cittadini singoli od associati. Il Comando Carabinieri Tutela Ambientale si compone della sua sede centrale in Roma, con attività prevalentemente di coordinamento, alla quale confluiscono i sistemi informativi delle ARPA e dei Carabinieri Nuclei Operativi Ecologici dislocati in ambito locale in ciascuna regione di Italia e per ciascuna regione in uno o più città.
In modo analogo ma per le violazioni e danni ambientali in area marina, si segnala il Reparto Ambientale Marino Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto, suddiviso in un Comando Centrale (vocato prettamente a compiti di coordinamento e raccoglimento sistemi informativi) e, per quello che interessa in questa sede al lettore, con una dislocazione territoriale nell’intero territorio peninsulare, rintracciabile attraverso il portale dedicato www.guardiacostiera.gov.it, nel quale è presente una comoda mappa interattiva, che consente con velocità il reperimento del comando marittimo più vicino al luogo in cui si è riscontrata la presunta violazione o danno ambientale, con indicazione di tutti i contatti utili per trasmettere una segnalazione. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre al compito di soccorrere le persone, si adopera anche a salvaguardare i beni architettonici e tutelare l’ambiente; in particolare, speciali settori sono dedicati alla tutela ambientale, in modo da poter intervenire anche in situazioni di rilevante rischio di contaminazione biologica e/o radioattiva, nonché tutelare l’ambiente mediante la prevenzione degli incendi e l’intervento nel caso in cui vi sia il rischio incendio. Quanto alle competenze specifiche per interventi a rischio di contaminazione biologica e/o radioattiva, il corpo dei Vigili del Fuoco prevede l’apposito nucleo per interventi a rischio Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico (NBCR). Il Corpo dei Vigili del Fuoco, strutturato su base regionale e provinciale, è provvisto di proprio sito web, nel quale è possibile reperire le direzioni regionali e le ulteriori dislocazioni provinciali, con indicazione di contatti mail, pec e numeri telefonici. La Protezione civile cura le segnalazioni, oltre a quelle di rischio per l’incolumità delle persone, anche in materia ambientale con apposito call center centralizzato per ogni tipologia di segnalazione nell’intero territorio nazionale al numero verde 800840840, o con contatto a mezzo fax e pec e moduli online.
È opportuno chiarire che le ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale) suddivise in ambito di ogni rispettiva regione, svolgono compiti di sorveglianza e controllo, ispettivi, rilievi con analisi e monitoraggi, esclusivamente su attivazione ed impulso di altri enti, che riceveranno le segnalazioni di intervento dai cittadini. Per tale ragione, in particolare, si evidenzia che la Protezione Civile nel dislocamento in ambito regionale, ha istituito per ciascuna regione un numero verde al quale telefonare per ogni tipologia di segnalazione e richiesta di intervento. Ricevuta la telefonata di segnalazione, la Protezione Civile attiverà le procedure volte alla verifica di sussistenza del danno o violazione ambientale segnalata, e, quando la segnalazione risulti fondata, attiverà l’ARPA competente per effettuare i controlli ispettivi ed i rilievi e campionatura necessaria. Molteplici violazioni ambientali, potrebbero essere di competenza dei Comuni, (ad esempio per violazioni o abusi edilizi, abbandono di rifiuti o sversamento liquami, taglio di alberi non autorizzato, inquinamento acustico – elettromagnetico ed atmosferico) ed è quindi necessario rivolgersi agli uffici dell’ente, i cui indirizzi sono reperibili facilmente su internet. A seguito della segnalazione ricevuta, il comune interessato, ove ritenga opportuno e necessario, attiverà i propri uffici tecnici a supporto o l’ARPA competente per procedere a rilievi, ispezioni e quanto necessario dal punto di vista tecnico. Generalmente ciascun Comune, o almeno quelli di elevata rappresentatività in numero di popolazione, dedicano un’area specifica all’interno del proprio portale, nella quale è possibile reperire istruzioni e contatti per le segnalazioni edilizie, consentendo, nel rispetto delle normative di accesso agli atti ed ambientali, al cittadino l’accesso a determinati documenti, volti ad appurare l’esistenza di regolari concessioni ed autorizzazioni edilizie (Cfr., in particolare in ciascun comune lo Sportello Unico Edilizia – S.U.E.).
Nel riprendere il discorso già affrontato, riguardo ad eventuali violazioni di zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o edilizio, merita di essere segnalato il sito istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel quale è presente una mappa interattiva con indicazione ed estensione di tutte le zone soggette a vincoli pubblicati, nell’intero territorio nazionale. Tale Ministero, inoltre, si suddivide in molteplici organi periferici, tra i quali in questa sede meritano di essere segnalate le Soprintendenze articolate in ambito regionale, provinciale e comunale, la cui suddivisione è riportata all’interno del portale del Ministero, (http://www. beniculturali.it) dove è possibile reperire i necessari contatti.
Le tre tipologie di documenti che saranno fornite o trasmesse agli enti deputati a trattarle, per quanto differenti tra loro, sono accomunate da una serie di elementi che necessariamente devono contenere per essere ritenute valide ed utili ad attivare le tutele richieste. Per quanto riguarda i tratti comuni, è importante rimarcare che la segnalazione ed a maggior ragione l’esposto e la denuncia deve innanzitutto indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita e contatti del proprio autore, in modo da consentire all’ente destinatario di poter richiedere ulteriori informazioni e in caso di procedimento penale apportare il proprio contributo quale persona informata sui fatti o testimone della violazione segnalata.
Nel corpo del documento da trasmettere o depositare è necessario indicare la presunta violazione (senza la necessità di indicare le eventuali norme che si ritengono violate), offrendo un’accurata narrati va del danno e/o della condotta riscontrata, con indicazione della data ed, ove possibile, arricchita allegando fotografie del danno e/o fotografie, nei limiti del possibile, utili anche ad identificare l’autore della violazione (ad esempio fornire la targa di un automezzo o una fotografia di un autocarro dal quale erano scaricati abusivamente materiali). Nella descrizione della violazione riscontrata è necessario fornire una localizzazione del danno quanto più esatta possibile, in modo da poter coinvolgere tempestivamente sul luogo gli uffici che saranno incaricati di effettuare il sopralluogo. Indicare approssimativamente ed in modo generico un luogo espone al rischio che la segnalazione resti inascoltata e senza esito. Al fine di una precisa localizzazione del posto in cui si è riscontrato il danno ambientale oggi è possibile attivare dal proprio smartphone la funzione di localizzazione con GPS e memorizzarla nel telefono.
Successivamente si potrà confrontare la posizione registrata in modo da fornire il luogo con un buon margine di correttezza. In alternativa, qualora non si disponesse di tali ausili, è possibile chiedere a persone del luogo informazioni su nomi di strade e riferimenti utili a memorizzare il luogo, che saranno poi trascritte a cura dell’autore della segnalazione. Qualora, inoltre, si ritenga che il danno possa essere non più presente (ad esempio nel caso di sversamento limitato di liquami in un corso d’acqua) è opportuno indicare nella segnalazione anche l’orario in cui si assisteva a tale condotta, in modo da fornire agli enti coinvolti elementi utili ulteriori da ricercare. La segnalazione, da proporre necessariamente in forma scritta apponendovi la propria sottoscrizione, può essere depositata alla segreteria dell’ente destinatario, avendo cura di farsi rilasciare il numero di protocollo su una copia o in alternativa può essere trasmessa a mezzo fax, email, pec e/o raccomandata A/R. Si ribadisce l’importanza di ottenere il numero di protocollo e di privilegiare la trasmissione a mezzo raccomandata A/R o PEC, in modo da ottenere e conservare la prova di ricezione della segnalazione. Tali accorgimenti, difatti, consentono all’autore della segnalazione di chiedere all’ente che ha ricevuto la segnalazione l’esito della stessa, rintracciandola ove necessario con un’apposita istanza di accesso agli atti. Gli enti destinatari di segnalazioni, a condizione che siano redatte in modo completo ed idoneo allo scopo, difatti, per espresso obbligo di legge, sono tenuti ad attivare un procedimento istruttorio, volto alle necessarie indagini e ad attivare i conseguenti provvedimenti necessari.
Una volta identificati, quindi, gli enti competenti per funzione e per territorio, occorre ricercare i contatti utili ad inoltrare e/o depositare la segnalazione. I contatti utili da reperire sono l’indirizzo della sede dell’ente (a livello centrale e periferico), nonché gli indirizzi email, fax e PEC, ai quali trasmettere la segnalazione e gli eventuali allegati. Nell’obiettivo di distinguere la segnalazione dall’esposto o denuncia, occorre focalizzarsi sui rispettivi destinatari di ciascuna e sulle diverse conseguenze che comporta ciascuna di esse.
La segnalazione, difatti, è destinata sostanzialmente agli enti deputati alla vigilanza e controllo in materia ambientale, come indicati ai precedenti capi; si badi bene, la segnalazione può essere trasmessa potenzialmente a ciascuna categoria di ente pubblico (opportunamente individuata e selezionata per ogni caso, secondo le istruzioni indicate ai capi precedenti), nonché ai corpi di polizia, Carabinieri, Guardia Costiera e Capitaneria; un esposto o una denuncia, invece, avrà necessariamente quale unica destinataria la Procura competente per territorio (qualora sia trasmessa direttamente a questa) o i corpi di polizia, qualora si preferisca depositare un esposto o una denuncia presso il commissariato o un comando territoriale, che provvederanno poi ad inoltrarla alla Procura competente. La denuncia è un atto, non sottoposto a termine, mediante il quale una persona che abbia una notizia di reato perseguibile d’ufficio (ipotesi di un reato ambientale ad esempio) ne informa l’Autorità Giudiziaria. L’autorità giudiziaria per alcune tipologie di reato (rilevanti) attiva l’azione penale d’ufficio (reati perseguibili d’ufficio), senza necessità che una persona effettui una querela verso una determinata persona ritenuta responsabile. In tali casi di reati perseguibili d’ufficio, difatti, l’Autorità Giudiziaria, non appena abbia in qualunque modo una notizia di reato, attiva l’organo inquirente e l’eventuale azione penale.
La querela, invece, quale atto sottoposto al termine di tre o sei mesi (a seconda del tipo di reato) entro il quale bisogna proporla da quando si è a conoscenza del reato, riguarda le tipologie di reato che non sono perseguibili d’ufficio, ma solo su impulso della parte offesa e che ha subito il reato.
L’esposto, infine, è una segnalazione fatta all’autorità di Pubblica Sicurezza, affinché quest’ultima intervenga in una lite tra privati, che potrebbe degenerare in un reato. L’Autorità di P.S. qualora nell’intervento riscontri un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, ne informa l’Autorità Giudiziaria competente. L’esposto, in particolare, diversamente dall’apparenza, può essere spesso lo strumento idoneo a segnalare un’ipotesi di reato, nel caso ad esempio in cui una persona contesti ad un’altra una violazione ambientale (ad esempio, un abuso edilizio, l’installazione di una fonte inquinante, un’attività commerciale che provochi inquinamento acustico). Le conseguenze relative ad una segnalazione – esposto denuncia e querela sono diverse, in quanto la segnalazione all’ente pubblico attiva il procedimento amministrativo volto a riscontrare il danno ambientale, identificare la violazione ed il responsabile, attuare i procedimenti di ripristino e/o di bonifica ed infine attivare il procedimento sanzionatorio a carico del soggetto ritenuto responsabile. Nei casi a rilevanza penale, l’ente pubblico sarà, inoltre, tenuto in ipotesi di reato ambientale a trasmettere la notizia di reato (a conforto della quale vi saranno i rilievi documentali ed ispettivi effettuati dall’ente pubblico in sede di accertamento amministrativo) alla Procura competente per territorio. La denuncia, querela od esposto, invece, avranno quale conseguenza, nei casi in cui le indagini confermino i fatti dedotti, l’attivazione del processo penale con pena inflitta ai soggetti ritenuti responsabili.
Tali risultati, che rappresentano la finalità concreta a cui mira ciascun cittadino che si è onerato diligentemente di redigere e trasmettere la segnalazione, alcune volte, a causa della complessità della vicenda segnalata, del limitato numero di mezzi e uomini impiegati, possono tardare ad arrivare. In tal caso, al fine di evitare lo svilimento dell’attività posta in essere dal cittadino, sfociata nella segnalazione inoltrata all’ente competente, il nostro ordinamento ha previsto in favore del cittadino interessato e coinvolto, una “sindacabilità” seppur limitata, verso: gli atti procedimentali scaturiti dalla segnalazione, gli atti normativi e procedimentali in materia ambientale. Quanto disegnato dal nostro legislatore, difatti, mira ad alimentare un meccanismo virtuoso, nel quale l’amministrazione pubblica – diversamente dal passato – oggi, per alcuni versi, in attuazione del principio di sussidiarietà è affianco al cittadino quale entità posta al suo stesso piano ed al suo servizio, ne cura le istanze e segnalazioni ed è tenuto a darvi conto, proprio perché la legge lo prevede. Il presente paragrafo, pertanto, nel chiudere il cerchio di quanto sinora detto sulla necessità di coinvolgere una cittadinanza attiva, vuol fornire, a colui che attivamente – ed a sacrificio del proprio tempo personale - ha segnalato una violazione, gli strumenti per poter chiedere e sollecitare un riscontro agli enti coinvolti dalla segnalazione, un’informativa sul procedimento o l’apertura di quest’ultimo nel caso in cui si ravvisi l’inerzia dell’ente o ufficio competente, in modo da sollecitare il procedimento di accertamento e conseguente procedimento sanzionatorio nei confronti dell’autore dell’illecito, nonché le procedure di ripristino e bonifica del territorio danneggiato.
A tal proposito, difatti, negli ultimi anni il legislatore, con numerose riforme, ha previsto una maggiore responsabilizzazione degli operatori pubblici, esaltando e valorizzando i principi fondamentali di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa ed accessibilità agli atti in possesso delle amministrazioni, tanto da elevare quest’ultimo, in virtù della L. 241/1990, quale principio cardine dell’azione amministrativa. Accantonando momentaneamente l’accesso in materia ambientale di cui al D. Lgs. N. 195/2005, si evidenzia che solo con il D. Lgs. n. 33/2013 si approda al concetto di trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, in modo da incentivare quella “sindacabilità” con controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato di Enti e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Tale finalità è ulteriormente perfezionata dal D.Lgs. n. 97/2016, denominato “Freedom Of Information Act” (FOIA), quale massima espressione di accessibilità ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di incentivare la partecipazione della cittadinanza all’attività amministrativa ed indirettamente tutelarne i diritti. Tramite l’accesso civico, semplice o generalizzato, difatti, è oggi possibile conoscere dati e informazioni detenuti dall’amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, nonché nei limiti della normativa a tutela della privacy. Il legislatore, in tal modo, ha previsto attualmente in capo alle pubbliche amministrazioni un obbligo di pubblicazione di informazioni, dati e documenti sui propri siti istituzionali, prevedendo, ove si riscontri un’omissione in tal senso, la possibilità in capo a chiunque sia interessato, di presentare istanza (senza necessità di motivazione) volta ad ottenere la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, a pena di responsabilità amministrativa tutelabile in sede giudiziale. In particolare il D. Lgs. N. 97/2016 (FOIA) e sue successive integrazioni e/o modifiche attualmente prevede una importante apertura sulla trasparenza (dal punto di vista soggettivo, ampliandone l’accesso) grazie al nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e documenti tenuti dalle pubbliche amministrazioni. La novità dell’accesso civico generalizzato risiede nella distinzione sul procedimento e finalità previste dal D. Lgs. n. 33/2013 (diritto di pubblicità - trasparenza ed accesso) e dalla Legge n. 241/1990 (diritto di accesso procedimentale); in particolare, l’accesso civico generalizzato consente a chiunque il diritto di accedere a dati ulteriori e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a quelli previsti ed oggetto di pubblicazione obbligatoria fissati dal legislatore in seno al D. Lgs. n. 33/2013. Con l’introduzione del FOIA attraverso l’accesso civico generalizzato, pertanto, oggi si riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, salvo le poche eccezioni relative ai casi di segreto e divieto di divulgazione e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, la piena libertà di informazione. La ratio sottesa alle recenti riforme è, difatti, volta ad incentivare i cittadini alla partecipazione nei processi decisionali della pubblica amministrazione, superando quel limitato potere di controllo sul perseguimento di finalità pubbliche ed utilizzo delle risorse pubbliche, che rappresentava il limite tracciato dalle normative passate. In calce al presente paragrafo, pertanto, si è ritenuto utile fornire un modello di accesso civico generalizzato, un modello di accesso ex D. Lgs. n. 195/2005 (su informazioni e documenti ambientali) nonché un modello di accesso agli atti in un procedimento amministrativo (che ad esempio potrebbe essere proprio quello aperto a seguito della segnalazione). Nel riprendere il discorso lasciato in sospeso all’inizio del paragrafo, sull’accesso in materia ambientale ex D. Lgs. n. 195/2005, consentito a chiunque ne faccia richiesta, si evidenzia che tale accesso è previsto riguardo a dati, documenti connotati da un genuino interesse all’ambiente (inteso ambiente salubre), salvo i limiti fissati dalla normativa, senza necessità di dover manifestare un proprio particolare e/o qualificato interesse.
Senza destare alcun dubbio interpretativo, difatti, ex art. 3, D. Lgs. n. 195/2005: «l’Autorità Pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse». Tale normativa, pertanto, introduceva sin dal 2005 una particolare forma di accesso, dedicata specificamente alla materia ambientale, decisamente più ampia rispetto all’accesso previsto dalla L. N. 241/1990. Il diritto all’accesso alle informazioni ambientali è così consentito a chiunque voglia esercitarlo, senza dover dimostrare alcun particolare interesse (quindi in deroga al generale diritto di accesso ex L. 241/1990).
Il contenuto, inoltre, delle notizie accessibili in materia ambientale è esteso anche ad informazioni che necessitano di un’attività elaborativa degli enti, nonché atti endoprocedimentali, garantendo in tal modo una tutela amplificata rispetto a quanto previsto dalla L. 241/1990 (che prevede l’accesso ai soli documenti già formati e detenuti dall’Ente). A chiusura del discorso, al fine di fornire al lettore un ulteriore strumento per verificare e/o sollecitare un riscontro da parte dell’Ente destinatario della segnalazione per una violazione ambientale, si ritiene necessario trattare l’accesso, ex L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge, difatti, la segnalazione su una presunta violazione ambientale inoltrata da un cittadino, se correttamente redatta e trasmessa, impone all’Ente destinatario l’apertura di un procedimento istruttorio al quale, l’interessato o autore della segnalazione ha diritto di accedere, salvo le limitazioni di legge, quali ad esempio il diniego espresso dalla procura competente in ragione delle indagini il cui segreto deve essere garantito ed è prevalente per poter garantire l’efficacia delle indagini penali (ove la segnalazione abbia attivato direttamente o a cura dell’Ente la trasmissione degli atti agli organi inquirenti).
Il cittadino che ha effettuato una segnalazione su una violazione ambientale ad un Ente, quindi, nel caso in cui non abbia un riscontro, o noti l’inerzia dell’Ente interessato, può effettuare un’istanza di accesso agli atti relativa alla segnalazione inoltrata, avendo cura di indicare e documentare la propria segnalazione con data e prova della ricezione della segnalazione da parte dell’Ente coinvolto. Su tale punto, difatti, nei primi paragrafi si suggeriva l’opportunità di effettuare la segnalazione a mezzo PEC (avendo quale prova di ricezione la ricevuta di consegna della PEC) o in alternativa effettuare la segnalazione a mezzo raccomandata A/R (avendo quale prova di ricezione la cartolina di ritorno). Al fine di aiutare il lettore, di seguito sono riportati il modello di accesso civico generalizzato, il modello di accesso ad informazioni ambientali ed il modello di accesso agli atti procedimentali. Si segnala, che in alcuni casi, l’accesso può essere richiesto applicando in modo congiunto la normativa di accesso ambientale e la normativa di accesso procedimentale, in quanto una segnalazione per violazione ambientale, da un lato può rivestire un’informazione ambientale il cui accesso è garantito ex D. Lgs. 195/2005, dall’altro genera altresì quell’interesse specifico (esclusivamente in seno all’autore della segnalazione) sull’esito del procedimento istruttorio aperto a seguito della segnalazione ed idoneo all’accesso ex L. n. 241/1990.
Risorse
Schema di denuncia illecitoSchema di segnalazione intervento edilizio
Schema di segnalazione abbandono di rifiuti
Schema di segnalazione presunto inquinamento idrico
Istanza per la richiesta di accesso civico (F.O.I.A.)
Istanza accesso informazione ambientale
Istanza accesso agli atti ex L. N. 241/1990 e D. Lgs. N. 195/2005